Ma la blockchain serve davvero alle aziende? E per cosa? E i manifatturieri?

di Piero Macrì ♦  Questa tecnologia, abilitata dall’ IoT, può essere utilizzata per la verifica dei prodotti sulla supply chain, e di conseguenza per il controllo della corretta applicazione degli standard contrattuali di qualità e puntualità nella fornitura. La usano Walmart, Nestlé, Unilever e Barilla. Ma i campi di applicazione sono anche altri, già oggi. Mentre in futuro… Ne parliamo con Luca Eleuteri di Casaleggio e Associati

Le aziende sono interessate alla blockchain? «Certo, ma se escludiamo le aziende del mondo finanziario, la maggior parte non sa affatto come poterla utilizzare». Parte da questo assunto il confronto sui temi della blockchain che Industria Italiana ha avuto con Luca Eleuteri, cofondatore insieme a Gianroberto Casaleggio e il figlio Davide della Casaleggio Associati. «Il nostro mestiere è quello di aiutare le imprese a trovare delle risposte e creare consapevolezza della trasformazione che può innescare la tecnologia di registro distribuito (ndr Digital Ledger Technology o Dlt) sia in termini di processi che di modelli di business».

Secondo Eleuteri, la tecnologia di per sé vuol dire poco o nulla: semplificando, i dati non sono centralizzati ma replicati su un numero teoricamente infinito di nodi di rete. Ciò che assume di gran lunga maggiore importanza è invece la proprietà implicita dell’architettura ovvero l’immutabilità e la veridicità del dato. Un aspetto, quest’ultimo, che può essere applicato con immediatezza nell’ambito di mercati che fanno riferimento a prodotti e servizi digitali, ma di maggiore complessità attuativa quando ci si rapporta con il mondo fisico. Come risolvere questa complessità?







La risposta risiede nell’Iot. Questa tecnologia può rendere infatti tracciabile tutta una serie di istanze grazie a dati acquisibili on field mediante utilizzo di dispositivi e sensori applicati a cose e persone. «Dispositivi wearable, si pensi al tanto contestato braccialetto elettronico di Amazon, possono rilasciare informazioni riguardo la certezza dell’identità; allo stesso tempo si può avere certezza che una certa condizione si è verificata esattamente in un contesto specifico e che sia stata eseguita da una persona e non da altre». In uno scenario blockchain il trattamento di dati rappresenta quindi una delle criticità maggiori da affrontare. Se la creazione di soluzioni efficienti e performanti dipende in massima parte dall’acquisizione di dati, va da sé che la tecnologia Iot debba diventare pervasiva poiché è l’unico modo per rendere effettivo il tracciamento di un prodotto all’interno di una filiera.

Eppure, soluzioni che potrebbero valorizzare e abilitare questi processi vengono spesso acriticamente e ideologicamente rifiutate in quanto considerate strumenti di controllo sulle persone. Mai perdere la speranza però. Un primo passo importante per l’affermazione della blockchain è già stato compiuto. Con il decreto semplificazioni approvato lo scorso febbraio lo smart contract è diventato legge, ma mancano ancora le disposizioni tecniche attuative. In altre parole, il percorso è appena iniziato e saranno necessari ancora diversi passaggi prima di giungere a una piena applicabilità di queste nuove norme (vedi riquadro). Ecco le riflessioni più importanti emerse nel nostro incontro con Eleuteri.

 

Luca Eleuteri

Blockchain come sharing economy delle infrastrutture tecnologiche

Nell’accezione più ampia di blockchain il paradigma di acquisizione dati non è confinato ai soli oggetti, ma alle persone. Vale la logica dell’internet of everything. E’ in questa direzione che si deve agire affinché si possa incentivare l’uso della blockchain senza deprimerne le potenzialità. Occorre sempre tenere presente che un Dlt, grazie alle caratteristiche di sicurezza, trasparenza e decentralizzazione delle informazioni gestite, apre scenari dirompenti che destrutturano e digitalizzano processi esistenti. Rappresenta allo stesso tempo un esempio di sharing economy delle infrastrutture tecnologiche, ovvero un ecosistema decentralizzato e condiviso di potenza computazionale che può essere utilizzato per sviluppare servizi innovativi. Tuttavia, come ricorda Eleuteri, «Perché tutto ciò si possa compiere è necessario creare un framework legale e regolamentare che possa ridefinire le attuali norme e stabilire standard comuni in cui siano chiare le assunzioni di responsabilità».

 

Internet delle cose
Internet delle cose

L’Iot come fattore abilitante la blockchain

L’innovazione associata alla blockchain riguarda innanzitutto l’impossibilità di modificare il dato creato da sensori e la possibilità di accedere a questi dati per utilizzarli nei modi più opportuni. Sensori e tecnologia wearable possono dare informazioni sullo stato di un oggetto o di una persona permettendo di registrare e certificare eventi e condizioni associate al mondo reale. Questi ultimi possono essere l’input principale per gli smart contract che assicurano la veridicità e la registrazione corretta del dato. «In buona sostanza, il registro distribuito rende possibile, in qualsiasi contesto, la digitalizzazione trasparente di un processo end-to-end automatizzando l’acquisizione dei dati, preservandone l’immutabilità e la veridicità. L’applicazione – aggiunge Eleuteri – è virtualmente implementabile in qualsiasi contesto dove esiste la necessità di ottimizzare la supply chain e l’interscambio di dati tra i vari attori della filiera».

 

Interno di un grande magazzino Walmart (photo by Bull-Doser). La catena della grande distribuzione utilizza la blockchain

Blockchain per il tracciamento di filiera

La tecnologia blockchain supporta le aziende nella tracciabilità di filiera, seguendo il prodotto dalle origini dei suoi componenti al momento in cui raggiunge il consumatore finale. L’azienda guadagna in termini di affidabilità e credibilità e dispone di uno strumento efficiente per monitorare i fornitori mentre il consumatore finale ha l’opportunità di conoscere l’intera filiera dei prodotti. Tra coloro che stanno già applicando la tracciabilità di filiera agroalimentare su blockchain – come evidenziato dal report “Blockchain for Business” di Casaleggio Associati – emergono soprattutto produttori di alimenti e grandi aziende della distribuzione come Walmart, Nestlé, Dole Food, Driscoll’s, Tyson Foods e Unilever che stanno definendo e applicando la corretta modalità di utilizzo della tecnologia per tracciare gli alimenti lungo la loro catena di distribuzione globale.

Da settembre 2018, Carrefour permette ai clienti italiani di accedere alle informazioni relative al prodotto acquistato attraverso un Qr code e di consultare i dati relativi ai prodotti. Altro esempio è Barilla che ha avviato una sperimentazione in cui sono coinvolti i produttori di basilico che tracciano tutti i dati relativi a coltivazione, irrigazione e antiparassitari impiegati. Il tracciamento è possibile grazie alla tecnologia blockchain appoggiata all’infrastruttura cloud di Ibm. Anche Baci Perugina, supportata da Microsoft, ha oggi in sperimentazione una tracciatura che parte dalla fabbrica in Italia e raggiunge importatori e distributori esteri in ottica anticontraffazione. «Come testimoniano questi esempi, all’interno di una qualsiasi filiera di prodotto o di supply chain vi sono sempre una serie di elementi che devono essere comprovati. Si può per esempio utilizzare tecnologia Iot per dare certezza che un determinato lotto provenga da una certa area geografica o presidio alimentare, oppure che la produzione o il raccolto si avvalga soltanto di persone con contratto di lavoro regolare».

 

Blockchain di Ibm per il tracciamento dei prodotti agricoli

 

Come risolvere il problema della privacy dei dati

L’Iot e i dati che possono essere acquisiti da sensori o chip su cose e persone sono l’elemento che automatizza il processo di veridicità delle informazioni trattate all’interno di un processo end-to-end. «Un dato scritto su blockchain rimane per sempre visibile a tutti. Un commerciante a cui paghiamo un prodotto può vedere nel nostro account la nostra disponibilità presente e futura di bitcoin e potrebbe inoltre vedere la nostra storia di acquisti effettuati con altri esercenti o privati». Questa trasparenza crea evidenti problemi di privacy. Per risolverli sono nati sistemi per criptare i dati o creare borsellini elettronici paralleli. Tutto ciò non risolve però tutti i problemi di riservatezza legati alla tecnologia blockchain e il tema della privacy rimane centrale nel momento in cui si progetta un nuovo servizio con dati degli utenti, visto appunto che le informazioni registrate non potranno essere più rimosse. Per questo motivo i sistemi che trattano la gestione di dati personali spesso scindono la riconducibilità dei dati all’individuo dai database esterni.

Smart contract o l’algoritmo what if abilitante la blockchain

Gli smart contract sono contratti che si autogestiscono; contengono le regole di negoziazione di un contratto le cui clausole sono automaticamente validate ed eseguite al verificarsi di determinati eventi. Sono di fatto contratti che fanno uso della logica del what if coerente a tutta una serie di condizioni che possono determinarsi all’interno del processo oggetto del contendere, supervisionando e interpretando l’esecuzione del contratto stesso. Una volta definiti, gli smart contract non hanno bisogno di una persona o un avvocato per pretenderne l’attuazione. Si attuano da soli e possono verificare l’effettivo realizzarsi delle condizioni stabilite fino ad arrivare ad erogare il compenso dovuto o avviare un’azione prevista.

Ad esempio, come spiega Eleuteri, «se si concorda di ricevere una spedizione di una merce deperibile e non si vuole che la temperatura non superi un certo valore, un sensore potrà monitorare la temperatura nel furgone. Il pagamento della spedizione o della penale potrà essere eseguito direttamente, digitalizzando l’intero processo, senza che vi debbano essere passaggi formali burocratici». Si possono inoltre ipotizzare prodotti assicurativi per il rimborso del costo dei biglietti aerei in caso di cancellazione del volo oppure per l’indennizzo agli agricoltori nel caso in cui un evento atmosferico avverso danneggi il raccolto. Con l’utilizzo della Dlt, la denuncia potrebbe avvenire senza l’intervento del cliente tramite smartdevice; la verifica dell’assicurato, della validità della copertura e della completezza dei dati del sinistro sarebbero automatiche e la contabilità dei pagamenti sarebbe attribuita a tutti gli attori coinvolti; il cliente riceverebbe rapidamente l’importo liquidato e il costo del sinistro verrebbe istantaneamente ripartito tra le parti assicurative.

 

La necessità di un framework legislativo e regolamentare

I processi che vengono gestiti da blockchain devono aver un riconoscimento a livello nazionale o extranazionale in funzione del processo che si vuole digitalizzare. «Se i dati si riferiscono a prodotti e beni che vengono scambiati tra più paesi deve esistere una convenzione comunitaria», afferma Eleuteri. Sono queste le condizioni che permetterebbero, per esempio, di attuare una vera lotta alla contraffazione, un business che secondo gli analisti, a livello globale ha raggiunto ormai un valore prossimo ai 450 miliadri di dollari.

«Mai dimenticare che i dati che possono convergere su una blockchain di filiera rappresentano un valore poiché rendono trasparenti la provenienza di un prodotto da un certo territorio, il fatto che non si faccia uso di sostanza chimiche e che il prodotto viene coltivato da persone che sono regolarmente contrattualizzate». Ma qual è la condizione ottimale per realizzare una blockchain di questo tipo? Deve essere chiusa o aperta? L’accesso deve essere limitato o disponibile a un numero indefinito di player? «Se la rete è chiusa permane un problema di credibilità in quanto il controllore è il controllato ed è una condizione che snatura il concetto stesso di blockchain poiché viene meno l’attendibilità, trasparenza e sicurezza della stessa», dice Eleuteri.

 

Con blockchain è il processo di acquisizione dei dati che cambia, non la certificazione

«Non è semplice spiegare alle aziende i vantaggi della blockchain. Spesso la si considera come l’ennesimo costo per sostenere una certificazione. Quello di cui parliamo è invece mettere indiscussione il modello di business della certificazione. Gli enti e i soggetti preposti alla certificazione non scompariranno. Vi sarà sempre necessità di una terza parte che funge da garante mentre il compito della blockchain è digitalizzare l’aspetto procedurale». In sintesi: la certificazione rimane è il processo che cambia. In questo senso la regolamentazione che riconosce valore legale allo smart contract approvata a livello nazionale è un grande passo avanti poiché l’aspetto normativo è un fattore decisivo per lo sviluppo di sistemi blockchain. «Dal punto di vista tecnologico esistono tutti gli elementi tecnologici che permettono la realizzazione di soluzioni di questo tipo ma deve esistere una forteimpronta regolatoria. Gli smart contract devono tener conto del contesto normativo del mondo reale, dove persone e aziende potrebbero sempre contestarne la validità in sede giudiziaria. Per questo motivo, – conclude il manager della Casaleggio Associati – è necessario creare un contesto normativo dove questi contratti automatizzati possano funzionare senza essere in contrapposizione con altre leggi del mondo fisico».

 

 

[boxinizio]

 

Smart Contract diventa legge, ma mancano ancora le disposizioni attuative

Con il decreto semplificazioni approvato lo scorso febbraio lo smart contract è diventato legge. Lo scopo è quello di rendere legalmente riconosciuta la memorizzazione di un documento informatico su blockchain (ovvero su Dlt) e in particolare di dare valore legale alla validazione temporale elettronica. Sebbene queste definizioni siano da considerarsi legge dello Stato, non sono ancora applicabili a causa del fatto che mancano le definizioni tecniche. Sarà l’Agid a stabilire quali requisiti concreti debbano avere queste tecnologie affinché possano essere metabolizzate dal codice civile italiano. In altre parole, il percorso è appena iniziato e saranno necessari ancora diversi passaggi prima di giungere ad una piena applicabilità di queste nuove norme.

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Si definisce inoltre “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract– affermano infine i legislatori – soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti che dovranno essere fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale.

[boxfine]














Articolo precedentePer i robot Festo una mano bionica mossa dall’ A.I.
Articolo successivoAi nastri di partenza Made, il competence center by Politecnico Milano






LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui