Sabatini green: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove agevolazioni per le industrie

di Barbara Weisz ♦︎ Un contributo statale in conto impianti del 3,75%, più alto di quello ordinario, ma erogato solo su interventi che possano migliorare l'ecosostenibilità dell'azienda. Ma le regole sono complesse, e per esempio un impianto fotovoltaico rientra nel finanziamento solo se viene effettuato da un'impresa che produce energia, oppure da un'impresa agricola. Una misura affidabile sotto il profilo normativo, fiscale e procedurale. Ma i fondi sono pochi. Ce ne parla Christian Giuliano, fiscalista di Pirola, Pennuto, Zei & Associati

Le stime indicano che a dicembre 2022 siano stati prenotati l'88% dei fondi stanziati

Sostenibilità ambientale e digitalizzazione sono equiparate anche nella legge Sabatini. Dallo scorso primo gennaio le imprese possono chiedere i finanziamenti specifici per gli investimenti green, ottenendo un contributo statale in conto impianti del 3,75%, quindi più alto di quello ordinario, e pari invece a quello già previsto per gli investimenti digitali. È la cosiddetta Sabatini green, che in realtà si differenzia dalla norma ordinaria non solo perché il contributo è più alto. «Da un punto di vista oggettivo c’è una differenziazione anche marcata -, sottolinea Christian Giuliano, fiscalista di Pirola, Pennuto, Zei & Associati -. Parliamo sempre di macchinari nuovi di fabbrica. Ma la cosa fondamentale è che devono essere a basso impatto ambientale, e inserirsi in un progetto di investimento che abbia come fine ultimo un miglioramento in termini di ecosostenibilità dei prodotti o dei processi produttivi». Cerchiamo di analizzare nel dettaglio questa norma, che è tradizionalmente fra le più apprezzate dalle imprese che acquistano software e macchinari, ed è stata appena rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2023 (per la verità con uno stanziamento da molti ritenuto insufficiente, con critiche anche dalle associazioni imprenditoriali). Lo facciamo mettendo in luce la ratio, che è quella di fornire nuovi strumenti agevolativi alle imprese per la transizione green, anche analizzando la scelta di puntare su un’agevolazione orizzontale (destinata alla generalità delle imprese, non mirata su specifici settori), e gli aspetti applicativi, dalle necessarie certificazioni alla compatibilità con altre agevolazioni, per esempio i crediti d’imposta 4.0. Il tutto, con l’aiuto del fiscalista di Pirola, Pennuto Zei & Associati. E nell’ottica di aiutare i decisori aziendali in un momento che vede le strategie di sostenibilità al centro delle politiche delle imprese, per una serie di motivi legati alla situazione macroeconomica (la crisi energetica e delle materie prime in primis), e alla portata strategica della transizione green (al centro, per esempio, nel Pnrr e delle politiche europee, oltre che italiane).

I finanziamenti previsti per la Nuova Sabatini. Per i mesi di novembre e dicembre è stato considerato il dato relativo alla prenotazione, in quanto il dato relativo al finanziamento deliberato non è rilevabile per gli ultimi due mesi di operatività

Come funziona la Sabatini green

E’ stata prevista dalla legge di Bilancio 2020 (comma 227 legge 160/2019), ed è partita operativamente dallo scorso primo gennaio 2023. Il testo normativo sottolinea che la Sabatini green riguarda l’acquisto, «anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilita’ dei prodotti e dei processi produttivi». Il documento di prassi fondamentale, che contiene moduli e istruzioni, è la circolare direttoriale del 6 dicembre 2022, n. 410823. Le regole generali sono quelle della Sabatini ordinaria: l’impresa può chiedere un finanziamento agevolato, alle banche convenzionate, di durata massima pari a cinque anni, e per una cifra che va da un minimo di 20mila a un massimo di 4 milioni di euro. È previsto anche un contributo statale in conto impianti, che convenzionalmente copre il costo degli interessi del prestito. Qui, c’è la prima caratteristica specifica della Sabatini green: il contributo statale è pari al 3,575%, analogo quindi a quello previsto per gli investimenti digitali. E maggiorato del 30% rispetto a quello ordinario della Sabatini, che è del 2,75%.







Il contributo in conto impianti, sottolinea il fiscalista – è un contributo a fondo perduto, quindi non c’è obbligo di restituzione», sostanzialemente per l’azienda è un ricavo. La nozione di conto impianti, da un punto di vista fiscale, «lo differenzia da altre tipologie di contributi a fondo perduto, per esempio in conto esercizio, o in conto capitale». In pratica, definisce la finalità della somma, che quindi avrà «un trattamento contabile e fiscale diverso, rispetto per esempio a un contributo in conto capitale, o alla ricerca».

Il finanziamento copre al 100% la spesa dell’investimento. La durata massima di cinque anni è comprensiva di preammortamento e prelocazione non superiore a 12 mesi. I cinque anni decorrono dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, dalla consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. È concesso in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se invece il contratto è di leasing, viene versato entro trenta giorni dalla consegna del bene oppure dal collaudo, se successivo. In questo specifico caso (il leasing) l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può versare un acconto al fornitore per bloccare il bene. L’importo di tale acconto, oggetto di apposita fattura, è ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Infine, se la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.

La Sabatini, anche nella versione green, si rivolge esclusivamente alle piccole e medie imprese. Al momento della presentazione della domanda devono essere iscritte al registro delle imprese, nel pieno esercizio dei loro diritti (escluse le aziende in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali), non sono in difficoltà in base alla definizione comunitaria, e non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (in quest’ultimo caso, però, possono regolarizzare la propria posizione anche successivamente alla data di presentazione della domanda).

Gli adempimenti necessari

L’iter procedurale è stato semplificato, sempre dal primo gennaio, dall’apertura della nuova piattaforma digitale sul sito del ministero dell’Industria e del Made in Italy. Una novità positiva, sottolinea Giuliano, «ormai nel mondo fiscale, la prospettiva è questa, si procede per piattaforme digitali. La smaterializzazione va quindi nella direzione gisuta». Nel caso specifico della Sabatini (non solo per gli investimenti green, anche per quelli digitali 4.0 o per i normali acquisti di beni strumentali), «la piattaforma serve per creare la domanda, non per inviarla. In uno step successivo, il cliente manda la domanda al soggetto finanziatore (come la banca), che analizza i requisiti soggettivi, formali, e dimensionali», insomma esegue l’istruttoria propedeutica per decidere se erogare o meno il finanziamento.
La domanda digitale con ogni probabilità aiuta anche a evitare errori. «Di recente mi è capitato un errore della banca – spiega il fiscalista -. Era stata mandata avanti e approvata una pratica, solo successivamente è risultato che si trattava di una grande impresa, non di una Pmi. C’era un errore relativo alle dimensioni dell’azienda. La banca ha erogato lo stesso il finanziamento agevolato». Quando è stato ricostruito l’errore, «il cliente ha dovuto restituire il prestito». Quindi, una piattaforma digitale che guidi l’impresa in fase di compilazione della domanda è un valore aggiunto, fermo restando sempre la necessità di un supporto consulenziale adeguato.

Come detto, l’impresa deve poi consegnare la domanda alla banca (l’elenco degli istituti convenzionati è pubblicato sul sito del ministero). L’istituto di credito esegue l’istruttoria, e trasmette al ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Ricevuta la risposta positiva, ha facoltà di concedere il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia. Se decide positivamente, trasmette la relativa delibera al ministero, il quale adotta il provvedimento di concessione del contributo (come detto, nel caso della Sabatini green pari al 3,575%). A questo punto, la banca può versare la somma, ovvero il finanziamento.

L’industria è il settore che ha beneficiato maggiormente dei finanziamenti

Attenzione: questa è sostanzialmente la prima fase della procedura, che sarà seguita in un momento successivo dalla richiesta del contributo al ministero (che copre gli interessi del finanziamento). Per questo secondo step, bisogna aver ultimato l’investimento. Qui c’è un altro aspetto salutato positivamente dal fiscalista: «per completare l’investimento ci sono 18 mesi di tempo, sono stati previsti quindi sei mesi in più rispetto alla precedente formulazione, che era di 12 mesi. E’ un aspetto da non sottovalutare, perché spesso ci sono ad esempio ritardi nella consegna, specialmente quando si tratta di macchinari complessi». Si tratta, lo ricordiamo, di una proroga inserita nella Legge di Bilancio 2023, che riguarda gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (quindi, nel caso della Sabatini Green, si applica per i primi sei mesi del 2023).

Quindi, solo dopo aver ultimato il programma d’investimento, e previo pagamento a saldo dei beni, si invia la richiesta di contributo al ministero, sempre utilizzando la piattaforma telematica. È in questo momento che bisogna produrre le certificazioni relative alla natura ecosostenibile dell’investimento. «Nella prima fase, quando istruiamo la domanda, alleghiamo altri documenti, come quelli relativi alle certificazioni antimafia, e il prospetto di calcolo del requisito dimensionale». Poi, quando si presenta invece la domanda di contributo al ministero, «bisogna dare concreta evidenza del fatto che si tratta di un acquisto green. È il ministero a verificare che i beni siano sostenibili, utilizzando come strumento fondamentale le attestazioni richieste».

Quali sono gli investimenti green

L’industria del machinery da anni è impegnata nella sostenibilità, ci sono anche iniziative specifiche delle associazioni di settore (per esempio, Acimiti, con il green label per le macchine tessili, o il Servizio Ambiente di Ucima per i costruttori di macchine per il packaging), così come sono in crescita i settori del risparmio energetico e della trasformazione in chiave ecosostenibile degli impianti produttivi. Le regole per applicare la Sabatini green sono complicate, e ogni settore deve studiare le possibili applicazioni. Per esempio, l’acquisto di un impianto fotovoltaico rientra nel finanziamento agevolato solo se viene effettuato da un’impresa che produce energia, oppure da un’impresa agricola. Negli altri casi, l’impianto fotovoltaico è agevolato solo se fa parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta dall’impresa, e rientra nelle voci dello stato patrimoniale identificate come B.II.2 e B.II.3 dall’articolo 2424 del codice civile. Ricordiamo che, come tutti gli investimenti della Sabatini, i macchinari acquistati devono essere nuovi di fabbrica. E devono essere inseriti nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per attestare che gli investimenti siano green, è necessaria una certificazione di processo o di prodotto. Il legale rappresentante, o il procuratore dell’impresa beneficiaria, compilando la domanda per il ministero (modulo Ru), devono dichiarare alternativamente il possesso di una di queste tipologie di certificazioni. Le certificazioni di processo ammesse, rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, sono le seguenti:

  • Emas (Eco management and audit scheme): certificazione di sistema volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale (Regolamento Europeo 1221/2009);
  • Iso 14001: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale (norma Uni En Iso 14001:2015);
  • Isp 50001: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) di un’organizzazione pubblica o privata (norma Uni Cei En Iso 50001:2018).
  • Certificazione biologica: certificazione volontaria, definita dal Regolamento (UE) 848/2018, sulla conformità del sistema di gestione e produzione agroalimentare a specifici parametri, subordinata alla notifica all’autorità competente di adesione al sistema di produzione biologico e all’assoggettamento ai controlli periodici tenuti da enti indipendenti accreditati (definita dal Regolamento (UE) 848/2018).
  • Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata): certificazione volontaria sulla conformità del sistema di produzione agricola e agroalimentare agli standard Sqnpi (legge 4/2011).
  • Sostenibilità della filiera ortofrutticola: certificazione volontaria sulla sostenibilità dei processi del settore ortofrutticolo (articolo 224-ter, comma 6, legge 77/2020).
  • Sostenibilità della filiera vitivinicola: certificazione volontaria, inerente alla sostenibilità dei processi produttivi nell’ambito della filiera vitivinicola (articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77);
  • Globaig .A.P. Spring: certificazione internazionale volontaria, inerente alla sostenibilità della gestione idrica delle aziende agricole.
  • Uni 11233:2009: certificazione di sistema, volontaria, inerente ai sistemi di produzione integrata nella gestione delle produzioni agroalimentari vegetali.
  • Pefc -Smf (Programme for endorsement of forest certification schemes- Sustainably managed forest): certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione e all’uso sostenibili delle foreste e dei terreni forestali da parte dei produttori forestali.
  • Fsc- Fm (Forest stewardship council – Forest management): certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione responsabile delle foreste da parte dei produttori forestali.

Le certificazioni ambientali di prodotto, riconosciute a livello europeo oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, sono le seguenti:

  • Etichette ambientali Tipo I – Iso 14024: certificazioni di eccellenza rilasciate da un organismo indipendente, che prevedono il rispetto di criteri specifici definiti per ciascuna tipologia di prodotto, in base all’analisi del suo ciclo di vita (esempio: Ecolabel).
  • Autodichiarazioni ambientali Tipo II – Iso 14021: etichette ecologiche, per cui non è prevista la certificazione da parte di un ente indipendente, inerenti le caratteristiche dei prodotti, che forniscono dichiarazioni comprovate, non ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione, in base a specifici requisiti sui contenuti e modalità di diffusione delle informazioni. Per esempio, le etichette “riciclabile”, “compostabile”, “degradabile” apposte sui prodotti.
  • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto Iso Tipo III – Iso 14025: etichette ecologiche, di cui sono esempio le Epd (Environmental product declaration), che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti, enunciate a seguito della conduzione di un’analisi Lca (Life cycle assessment), consistente in uno studio del consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e degli impatti sull’ambiente di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di vita, secondo regole e requisiti definiti nelle Pcr (Product category rules) per ciascuna categoria merceologica. L’acquisizione dell’etichetta è subordinata alla convalida da parte di un soggetto terzo indipendente ed alla successiva registrazione.
  • Energy Label: certificazione obbligatoria che fornisce informazioni in merito alla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici quali, a titolo esemplificativo, armadi frigoriferi professionali, sorgenti luminose, condizionatori d’aria, caldaie (per acqua e per ambienti). Il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all’attività di impresa, deve avere una classe energetica di fascia A o B come risultante dalla nuova riclassificazione dell’etichettatura Energy Label.

Pro e contro della Sabatini green

Christian Giuliano, fiscalista di Pirola, Pennuto, Zei & Associati

Il primo punto a sfavore è rappresentato dalle risorse a disposizione. La Legge di Bilancio ha appena rifinanziato la Sabatini con 150 milioni di euro, di cui 30 per il 2023 e 40 per ciascuno degli anni del triennio successivo. «La misura non è generosissima», commenta il fiscalista, osservando «negli anni passati è capitato che lo sportello chiudesse in corso d’anno per esaurimento delle risorse a disposizione», con la conseguenza che le imprese non riescono ad avere accesso al contributo. L’entità delle risorse stanziate «è importante per il successo della misura».

A favore, invece, ci sono considerazioni sull’affidabilità di questa misura. «Consente il controllo preventivo di legalità, il soggetto finanziatore garantisce il rispetto della normativa, fiscale e procedurale». Ci sono altre tipologie di agevolazioni, come ad esempio i crediti d’imposta automatici, che prevedono una grande discrezionalità, e abbiamo visto che spesso si verificano abusi. Nella Sabatini ci possono essere criticità, ma sottolineo che di regola sono intercettate e risolte preventivamente. C’è un iter che garantisce la correttezza della pratiche con elevate probabilità». Come detto, in questo senso è da valutare positivamente anche la nuova piattaforma per la presentazione delle domande.

A proposito di crediti d’imposta, l’esperto sottolinea che «la Sabatini è compatibile con altri aiuti alle imprese per l’acquisto di macchinari, inclusi quelli del piano Industria 4,0. Ci sono una serie di paletti, legati per esempio al costo dell’investimento», ma nel rispetto dei requisiti le imprese possono sommare le due agevolazioni. «Un altro elemento positivo è rappresentato dal fatto che non è un aiuti de minimis», quindi non rientra nei relativi massimali.

Infine, Giuliano considera un limite «il fatto che l’agevolazione sia generalista, e non invece selettiva, ovvero concentrata su specifici comparti o settori. Essendo generalista, dedicata a tutte le imprese, e con risorse limitate, credo che si produca un minor effetto addizionale sugli investimenti».














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