Sanzioni verso la Russia (e non solo). Così il nuovo pacchetto UE impatta l’export internazionale. Con RP Tax & Legal

di Alessandro Paci ed Elena Bozza ♦︎ Il dodicesimo pacchetto di sanzioni per frenare la macchina bellica russa pone nuovi obblighi alle aziende esportatrici. All'atto pratico, per esportare certi beni verso Paesi terzi dovranno includere nel contratto clausole che ribadiscono espressamente il divieto alla riesportazione in Russia. I beni coinvolti: tecnologie per l'aviazione e l'aerospace; additivi per carburanti; armi e munizioni; semiconduttori, transistor, condensatori. A partire da marzo 2024 le imprese dovranno adeguarsi, ma non sarà sempre semplice

il 18 dicembre 2023 è stato adottato il dodicesimo pacchetto sanzioni contro la Russia. Il pacchetto prevede una serie di previsioni che mirano colpire ulteriormente la capacità bellica della Russia, prendendo di mira  settori ad alto valore dell’economia russa e rendendo più difficile eludere le sanzioni UE.

Queste nuove misure antielusive hanno un impatto significativo anche sui contratti internazionali con imprese che non hanno sede in Russia. Nello specifico, il nuovo articolo 12 octies del regolamento UE 833/2014, come ora modificato dal reg.to UE 2878/2023, prevede che i contratti di vendita, fornitura, trasferimento  o esportazione in un paese terzo (quindi diverso dalla Russia) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia o per un  uso in Russia.







Sono esclusi dall’applicazione della normativa i contratti che prevedono l’esportazione in uno dei paesi  “partner” (oggi Usa, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e  Svizzera) oltre alle vendite all’interno dell’Unione Europea.

Obbligo contrattuale: i beni coinvolti

Fra i beni coinvolti dalla nuova misura i semiconduttori e altri prodotti comuni considerati “ad alta priorità”.

L’obbligo contrattuale riguarda l’esportazione di una gamma piuttosto ampia di beni fra cui:

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione  aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.);
  • carboturbi e additivi per carburanti;
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi,  antenne, strumenti ottici, etc.).

Per verificare se l’esportazione di un determinato bene ricade o meno nell’ambito di applicabilità della nuova normativa dovranno essere consultati gli allegati richiamati nell’art. 12 octies che contengono l’elenco delle merci identificate dalla rispettiva nomenclatura doganale, facendo particolare attenzione all’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità, appositamente creato dal dodicesimo  pacchetto, che ricomprende merci con caratteristiche tra loro diverse.

Gli obblighi 

Nel caso in cui l’esportazione ricada nell’ambito di applicazione della norma, l’impresa europea dovrà far sì che il contratto contenga non solo l’espresso divieto di riesportazione in Russia ma anche rimedi adeguati in caso di sua violazione. L’adeguatezza dei rimedi dipenderà naturalmente dal caso specifico  (tipologia di contratto, merce, destinazione, etc.): potranno essere prese in considerazione penali, clausole  risolutive espresse o altri meccanismi contrattuali.

La norma prevede in capo all’esportatore europeo un obbligo di segnalazione alle autorità competenti nel  caso in cui l’impresa venga a conoscenza della violazione del divieto di riesportazione in Russia commessa  dalla controparte.

Applicazione temporale della norma  

La norma si applicherà ai contratti stipulati a partire dal 20 marzo 2024. Entro tale data dovranno inoltre essere adeguati i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, la cui  esecuzione si protrarrà oltre il 20 dicembre 2024. Non è necessario invece adeguare i contratti stipulati  prima del 19 dicembre 2023, a condizione che la relativa esecuzione avvenga entro e non oltre il 20  dicembre 2024.

Il punto della situazione

La nuova norma antielusiva introdotta dall’Unione Europea non solo impone alle imprese europee interessate ulteriori obblighi di compliance, ma può avere un impatto rilevante sull’operatività delle stesse

Presupposto iniziale è la dovuta analisi doganale da parte dell’impresa dei prodotti rivolti all’esportazione verso qualsiasi Paese terzo diverso dai cd. Paesi partner: è fondamentale avere certezza sulla voce doganale definita dalla nomenclatura combinata UE, che determina se un bene è soggetto a tale nuovo  obbligo contrattuale o se ne è esente. A garanzia di una conformità, dunque, appaiono le verifiche in  termini di classificazione doganale e, qualora rimangano ancora incertezze, l’utilizzo dello strumento  dell’ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), che fornisce all’azienda un parere dell’autorità doganale  centrale in tema di voce doganale incontestabile da parte delle autorità in sede di sdoganamento.

La nuova norma antielusiva introdotta dall’Unione Europea non solo impone alle imprese europee interessate ulteriori obblighi di compliance, ma può avere un impatto rilevante sull’operatività delle stesse, tenuto conto che le imprese dovranno informare preventivamente (e convincere) le controparti estere ad inserire nei contratti previsioni ad hoc in materia di sanzioni.

Si tratterà di un’operazione non sempre agevole, ad esempio nei casi in cui tra le parti vi sia la prassi di concludere accordi verbali (o di scambiarsi ordini/conferme d’ordine).

Difficoltà potranno incontrarsi nei casi in cui le controparti utilizzino le proprie condizioni generali di acquisto (penso ad esempio agli operatori molto strutturati): dovrà essere trovata una soluzione operativa – se accettata dal compratore – per includere nella documentazione contrattuale il divieto di  riesportazione in Russia ed i relativi rimedi contrattuali.

Sta di fatto che le imprese europee non potranno che adeguarsi alla nuova normativa, anche tenuto conto  del regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dei regolamenti unionali in materia di misure  restrittive.

Cosa devono fare le imprese?

In definitiva, queste le best practice consigliate:

  • verificare la corretta voce doganale del prodotto in esportazione verso i paesi diversi dai paesi  partner e confrontarla con quella degli elenchi in regolamento;
  • se il prodotto è compreso dalla norma e se si rientra nel periodo di applicazione della stessa,  redigere con l’acquirente contratti concernenti l’esportazione;
  • inserire nei medesimi la “no Russia clause” e i relativi rimedi.













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