A tutte le imprese: guida al credito di imposta per la formazione 4.0. Con Innovation4Training

di Laura Magna ♦︎ La misura potenziata al 70% per piccole e al 50% per medie. Estensione degli enti accreditati per erogarla: Competence Center ed Edih. Allargate anche le spese ammissibili. I partner di Innovation4Training: P-Learning, Learning Solution, Simulware, Wollo, Acquaforte. Parlano Giovanni Renzi Brivio, Alessandro Marini, Gianni Pelizzari

Non c’è digitalizzazione senza formazione. Se n’è accorto anche il governo che ha potenziato il credito d’imposta per le imprese, portandolo fino al 70%, ed estendendo la platea degli enti accreditati per erogare la formazione. Una novità che dà l’abbrivio per sottolineare l’enorme valore della formazione del capitale umano come fattore abilitante di industria 4.0, al pari e forse più, della dotazione di macchine interconnesse. Se ne è parlato nel corso di un webinar organizzato da Innovation4Training, progetto pensato per supportare le imprese nell’accrescimento delle competenze necessarie alla trasformazione tecnologica e digitale prevista nel Piano Nazionale Industria 4.0 tramite i servizi di consulenza e un catalogo di oltre 600 ore di formazione sulle tecnologie abilitanti. Il progetto è nato dalla partnership di 5 realtà italiane simili, ma di diversa specializzazione (P-LearningLearning Solution, Simulware, Wollo e Acquaforte).

Il webinar è stato moderato da Giovanni Renzi Brivio, amministratore di P-Learning, e ha visto la partecipazione di Alessandro Marini, Imprenditore e professionista con lunga esperienza nell’ambito della trasformazione digitale dell’impresa, cluster manager di Afil, Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia e consigliere del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente e Gianni Pelizzari, fondatore e responsabile di Learning Solution, impegnato con il suo team di collaboratori nella digitalizzazione dei processi formativi per la formazione professionale, terziaria e per le aziende. Abbiamo raccolto le loro voci. Ma prima vale la pena soffermarsi sulle novità del credito di imposta sulla Formazione 4.0.







 

Formazione 4.0: come cambiano le regole (a favore delle pmi)

«Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico», così il sito del Mise. La novità è contenuta nel decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti”. L’obiettivo è evidentemente quello di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi nell’ambito del piano transizione 4.0. ma anche, di creare «le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. È infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi», per usare le parole dello stesso ministro Giorgetti. Il decreto Credito d’imposta formazione 4.0 è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
  • Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli Edih (European Digital Innovation Hubs). A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

 

Il processo trasformativo in azienda parte dalla cultura (e ha bisogno della formazione)

Alessandro Marini, Imprenditore, cluster manager di Afil e consigliere del Cfi

«Ancora troppo spesso si pensa che digitalizzazione e utilizzo di sistemi di automazione equivalga a una sostituzione della componente umana; in realtà con essi le competenze dell’individuo vengono massimizzate – dice Marini – Questo perché un sistema digitalizzato permette, a chi ha le conoscenze adeguate a gestirlo, di sfruttarne appieno il potenziale, velocizzando e ottimizzando il proprio operato». Se ne trova conferma nella ricerca del Wef, la quale stima che entro il 2025 spariranno 85 milioni di posti di lavoro, dando spazio all’emergere di 97 milioni di nuovi ruoli più adatti al nuovo modo di concepire i processi aziendali e che garantiscano la connessione tra uomo, macchina e algoritmi. Dunque attuare un processo di trasformazione digitale in azienda non può basarsi unicamente sull’inserimento di qualche nuovo macchinario, che automatizzi i processi, o software in grado di raccogliere dati, ma passa necessariamente dalla presenza di persone che abbiano le conoscenze e competenze trasversali e digitali che ne permettano la corretta interpretazione e utilizzo. Persone diverse perché questo cambiamento si affronta solo con la consapevolezza che non è più sufficiente delegare a uno specialista il problema ma servono conoscenze «diffuse» in azienda. Non c’è dunque una soluzione centrata sull’esperto Ict ma la trasformazione è pervasiva: se non si ha un substrato di conoscenza, cultura, preparazione non si riesce a cogliere il cambiamento. «La scelta dell’architettura tecnologica determina interazioni diverse tra le persone e necessita di essere supportata da competenze che ne garantiscano l’operatività. Siamo passati dall’information technology all’operation technology. La prima è il governo della struttura informativa dell’impresa. Mentre l’operation technology è collegata al processo di delivery, ciò che fa funzionare l’architettura di governo della fabbrica. La tecnologia digitale ha lo stesso livello di criticità della tecnologia manifatturiera. Senza architettura digitale non costruisco il pezzo. È una rigidità che viene inserita nella fabbrica per migliorare le sue performance produttive», dice Marini.

«Digitalizzazione non è cambiare il sistema Ict. Ma avere nuove funzioni e struttura. Le informazioni vengono vendute insieme ai pezzi delle macchine e queste diventano strumenti che consentono di trasformarle in valore. Gli imprenditori che colgono le opportunità che arrivano dall’integrazione del macchinario e di arricchimento informativo del proprio processo produttivo, si mettono a ragionare in maniera diversa del business»: e questo è il primo passo della digitalizzazione, primo passo di un lungo percorso che passa dal portarsi dietro tutto il personale che abbia a disposizione le competenze che servano a gestire tutto questo. «Nella manifattura far partire un processo di digitalizzazione significa passare dal mondo del pressappoco al mondo della precisione. In una fabbrica digitale non fai cose con un livello di precisione sufficiente ma eccellente – spiega Marini – Le istruzioni che si danno alla macchina fanno funzionare la fabbrica, se sono sbagliate tutto si blocca, per questo si ragiona sul processo, sulla pianificazione della produzione, sul ruolo delle persone e sulla loro interazione con le macchine. È un’attività progettuale che va definita prima di mettere a terra le tecnologie. Quando avrò formato le persone non solo sullo strumento, uno strumento nuovo che è come un cacciavite, ma sul concetto, ecco che poi la fabbrica cambia e diventa smart». Quali sono le competenze necessarie a rendere efficace e duratura questa trasformazione? «È diversa la natura delle competenze delle diverse figure – dice Marini – l’imprenditore deve capire le tecnologie che sono un abilitatore di cambiamento, ma non deve diventare un programmatore di firewall; deve capire l’opportunità. Il manager deve avere determinati tipi di competenza non di tipo tecnico profondo ma che aiuti la sua capacità di fare le scelte necessarie a raggiungere determinati obiettivi e poi specialista tecnico che va formato in modo molto verticale. Oggi è sempre più importante che lo specialista sia particolarmente formato. E che sia in grado di gestire il networking di base e la cybersecurity, che abbia dunque un’adeguata conoscenza del cloud».

 

Guida al credito di imposta per la formazione 4.0: come funziona

Gianni Pelizzari, fondatore e responsabile di Learning Solution

E per la formazione si può far ricorso sempre più a incentivi diversi, dai «fondi per la formazione, ai fondi professionali, ai bandi regionali, ma quello che crediamo sia uno strumento veramente interessante è il credito di imposta legato alla formazione 4.0, strumento facile da usare e particolarmente potente», spiega Gianni Pelizzari, che ci conduce all’uso pratico del credito di imposta per la formazione 4.0. A chi si rivolge innanzitutto questo credito di imposta? «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali – risponde Pelizzari – Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale». La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ovvero avere il Durc a posto. In merito al beneficio del credito fiscale va chiarito che è legato esclusivamente ai costi del personale dipendente (incluso il contratto di apprendistato).

 

Le modifiche introdotte dal DL 50 del 17 maggio 2022

Il DL 50 del 17 maggio 2022 aumenta la misura del credito d’imposta per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017). «In caso di docenza interna, è possibile rendicontare al massimo il 30% del costo annuo del dipendente», precisa Pelizzari. Il decreto ha aumentato il limite del credito d’imposta per piccole (al 70%) e medie imprese (al 50%) solo se i progetti avviati dal 18 maggio rispettano quanto previsto dal decreto ministeriale del 1 luglio 2022: ovvero se i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo nuove modalità. E se la formazione è erogata dai soggetti individuati dal decreto.

Qualora ciò non fosse i valori sarebbero i seguenti:

40% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese

35% delle spese ammissibili per le medie imprese

Nulla cambia per le grandi imprese.

 

Quali spese sono ammissibili

Giovanni Renzi Brivio, amministratore di P-Learning

Le spese ammissibili sono quelle di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Ma anche i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; e costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. Ancora sono ammissibili le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; e anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

Chi può erogare le attività formative

La formazione può essere erogata internamente attraverso personale dipendente o esternamente. «Nel secondo caso – spiega Pelizzari – si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa. E le attività commissionate sono Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate; Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000; Its. E dal primo luglio scorso anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli Edih (European Digital Innovation Hubs)».

Livello di digitalizzazione delle PMI in UE27 (min = 0, max = 100), 2019. N.B.: i dati per Malta non sono
disponibili per diversi indicatori, per cui non è possibile calcolare l’indice complessivo. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Cosa non può rientrare e modalità di erogazione

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione finalizzate all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di apprendistato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente o di altre norme cogenti in materia di formazione. Tra le modalità formative è ammessa anche la Formazione a Distanza (sincrona o asincrona), la quale deve rispondere ai criteri di tracciabilità e verifica in itinere delle competenze acquisite definite nella circolare del 3 dicembre 2018.

 

I servizi di Innovation4Training

I partner di Innovation4Training sono cinque società di consulenza e formazione con diversa specializzazione. Si tratta, in dettaglio, di Acquaforte, che si occupa di consulenza eformazione al servizio delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e progetta interventi di sviluppo organizzativo e miglioramento dei processi, in materia di Operations, Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza e Responsabilità Sociale. Ancora, Learning Solution nasce a Torino nel 2010 come brand dedicato al Digital Learning della società IS-LM. Fondata a Brescia nel 2008 da un team di ingegneri, P-Learning è stata precorritrice nello sviluppo di percorsi di formazione e certificazione delle competenze tecniche attraverso piattaforme e-learning e oggi conta oltre 100 corsi differenti e 150 docenti per oltre 800 ore di formazione per aziende e professionisti tecnici erogata in modalità e-learning.

Innovation4Training in numeri

Dal 2001, anno in cui comincia ad occuparsi di formazione a supporto del Gruppo Generali, Simulware ha continuato a specializzarsi nella produzione di corsi dai format innovativi, diventando punto di riferimento in Italia per il suo catalogo di corsi eLearning certificati. Attiva dal 2003 a Torino e a Milano, Wollo ha infine esperienza in ruoli manageriali e di consulenza direzionale e strategica, re-ingegnerizzazione dei processi aziendali, outsourcing e ridisegno organizzativi. I servizi che offre Innovation4Training vanno dalla  redazione del progetto formativo con analisi dei fabbisogni e dettaglio dell’intervento pensato per soddisfarli; alla costruzione del documento da inviare al Mise fino alla messa a disposizione della piattaforma di learning management system (Lms) e dei corsi eLearning, al rilascio degli attestati in piattaforma. Includono inoltre le attività di verifica della relazione finale dell’intervento formativo redatta dal docente interno o dal tutor e la verifica dei registri nominativi.














Articolo precedenteGreen Logistics Expo 2022: appuntamento a Padova dal 5 al 7 ottobre
Articolo successivoEni, 1° semestre 2022 da record. Utile netto a 7,3 mld, Ebit adjusted a 5,84 mld nel Q2 (+13%)






LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui