Aziende: come accedere ai denari del Fondo nuove competenze

di Silvia Santoro ♦︎ Sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori: sono queste i due pilastri del decreto del 22 gennaio scorso, prorogato al 30 giugno. Obiettivo: permettere alle imprese di adeguare gli skill dei dipendenti, destinando parte dell’orario alla formazione

Skill gap (la carenza di competenze) e skill mismatch (le competenze non allineate con le necessità del mercato) sono problemi che coinvolgono un lavoratore su tre dell’area Ocse e che hanno importanti ricadute sull’economia. La pandemia ha aggravato il quadro, specie per l’introduzione forzata di forme di lavoro nuove ma attese da tempo (come quello da remoto), accelerando il processo sempre più necessario di digitalizzazione e di automazione. Se il mondo lavorativo cambia a velocità vertiginosa, la formazione non sembra tenere il passo. Spesso mancano le competenze, a volte sono invece superate. In ogni caso devono essere recuperate: il Paese che affronta il problema in modo efficace ne trae benefici in termini di pil. A riguardo, arrivano buone notizie per le imprese: la proroga al 30 giugno 2021 del Fondo Nuove Competenze – inizialmente fissato al 31 dicembre scorso -, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare la crisi economica causata dal Covid-19.

In particolare, l’iniziativa permette alle imprese di adeguare gli skill dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FsePon Spao, gestito da Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). La misura si rivela un’opportunità rivolta alle aziende che, a fronte della necessità di ridurre le ore di lavoro a causa della pandemia, possono provvedervi senza costi a carico, i quali, grazie al Fondo, sono a carico dello Stato. Allo stesso tempo, offre ai lavoratori la possibilità di formarsi senza alcuna riduzione retributiva, rispetto invece al consueto meccanismo di cassa integrazione, in attuazione di un piano formativo approvato da un accordo sindacale.







Per accedere all’Fnc e ottenere il rimborso delle ore di lavoro per i corsi di formazione, sono previste due importanti novità per i datori di lavoro interessati: entro il 30 giugno 2021 devono sottoscrivere gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori; entro la stessa data devono inoltre presentare all’Anpal le domande di accesso al Fondo. È questo che prevede il decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in vigore dallo scorso 15 febbraio dopo l’ok della Corte dei conti. Il Decreto, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, regola termini e modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dal Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020 art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 4). Il Decreto interministeriale, oltre a prorogare il termine di stipula sindacale, stabilisce chiaramente che gli accordi collettivi devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

L’accelerazione della digitalizzazione e del lavoro a distanza, determinati dalla pandemia Covid-19, hanno aumentato l’esigenza di reskilling. Il 50% circa degli intervistati (in Italia il 62%) desidera sviluppare un approccio di apprendimento continuo (lifelong learning). Fonte Hp

In altre parole, il provvedimento consente riduzioni (temporanee) dell’orario di lavoro finanziate da risorse pubbliche in cui però, a differenza che nella cassa integrazione, per la parte di orario non lavorata il dipendente (che, giova sottolinearlo, non soffre alcuna riduzione della sua retribuzione) non è inattivo, ma è impegnato in attività formative. I percorsi formativi possono rispondere alle necessità aziendali derivanti da mutate esigenze organizzative e produttive ovvero all’opportunità di favorire la ricollocazione sul mercato dei lavoratori. La misura serve a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento. Forte e determinante il ruolo delle parti sociali. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta, i destinatari, i requisiti di accesso, la procedura da seguire per ottenere i finanziamenti, i rapporti con altri istituti come la cassa integrazione

Il decreto e il Bando Fondo nuove competenze

Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, durante il giuramento

Il Fondo Nuove Competenze, istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Spao 2014-2020 e rifinanziato  con risorse più che  raddoppiate  dal Decreto Agosto (200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021), è uno strumento previsto per la formazione dei lavoratori a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro ma a parità di stipendio tenendo conto delle modifiche introdotte al mercato del lavoro dall’emergenza Covid. Il Fondo nasce con lo scopo di aiutare le imprese a sviluppare le nuove competenze necessarie per la ripresa dopo la crisi provocata dal Covid, o più semplicemente per affrontare in modo adeguato nuove sfide di mercato o sviluppare nuovi prodotti, tecnologie e servizi, facendosi carico dei costi del lavoro necessari per formare i dipendenti. Per accedere al Fondo è necessario siglare preliminarmente un accordo sindacale. Il Fondo Nuove Competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori. È importante sottolineare che Anpal sostiene i costi del lavoro e non quelli della formazione (docenti, progettazione, aule, ecc.) i quali viceversa oltre che direttamente dal datore di lavoro, ben potranno essere finanziati da altri soggetti (fondi interprofessionali ad esempio).

I beneficiari 

I destinatari della misura sono i datori di lavoro privati e riguardano i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo. Il requisito fondamentale per accedere al Fondo nuove competenze è la preventiva stipula dell’accordo per la formazione.

In media, nelle professioni legate all’Ict la componente di competenze digitali richieste è pari al 43% (Digital Skill Rate), seguono le soft skills, che pesano per il 37,8%, e infine le altre competenze non digital (19,2%). Fonte Osservatorio Competenze Digitali

Contenuto degli accordi collettivi

Gli accordi collettivi, perché si possa accedere al Fondo nuove competenze devono essere stipulati entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere:

  • progetti formativi;
  • il numero di lavoratori coinvolti;
  • numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • nel caso di corsi di formazione da parte dell’impresa stessa devono essere dimostrati i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, deve essere di 250 ore. Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziati dal Fondo, dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal elevabile a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi Professionali. In una faq Anpal ha comunicato tuttavia che i termini di 90 e 120 giorni non hanno natura perentoria e possono pertanto essere estesi, alla luce di comprovate ragioni, previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione dell’Agenzia. Non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze: sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del Fnc o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale. Gli accordi collettivi devono inoltre individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutuate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, al fine del conseguimento di una qualificazione di livello Eqf 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti del 19 dicembre 2016. Tali accordi possono infine anche prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

 

Percorsi formativi aziendali di sviluppo delle competenze

Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oltre all’accordo con Organizzazioni Sindacali è necessaria l’elaborazione di un progetto per lo sviluppo delle competenze che deve includere l’individuazione degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore della formazione, della modalità di svolgimento e della durata del percorso. Nel progetto, inoltre, l’azienda deve specificare come intende migliorare e valorizzare le competenze dei propri lavoratori, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze, personalizzare i percorsi di apprendimento nonché garantire la trasparenza e attestare le competenze acquisite all’esito dei percorsi.

Il decreto interministeriale 22 gennaio 2021 conferma che possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente , sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per Adulti-Cpia, gli istituti tecnici superiori, centri di ricerca accreditatati dal Ministero dell’istruzione. Si segnala che la formazione può essere resa anche a distanza (faq 18 – progetto formativo e soggetti erogatori), modalità da preferire nell’attuale periodo emergenziale a condizione che permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti la che formazione svolta sia coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.

 

Le modalità di richiesta di finanziamento del Fondo nuove competenze 

Le domande di accesso al Fondo Nuovo Competenze devono essere presentate all’Anpal entro e non oltre il 30 giugno 2021, ciò al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione di spesa entro il 31 dicembre 2021. Le domande di finanziamento possono essere inviate dal rappresentante legale dell’azienda o da un suo delegato. Possono essere presentate per singola azienda o cumulativamente dal legale rappresentante, o da un suo delegato, nel caso di società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale o del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e devono essere accompagnate dal progetto per lo sviluppo delle competenze e dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati. Il decreto interministeriale 22 gennaio 2021, a modifica dell’art. 5 del decreto attuativo del 9 ottobre 2020, prevede che a ogni istanza di contributo riferito alla quota di retribuzione e contribuzione orario oggetto di rimodulazione sia allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata. Imprese e datori di lavoro devono trasmettere le istanze di contributo attraverso il servizio Fondo nuove competenze, accedendo a MyAnpal, con le credenziali Spid, dal menu “Servizi attivi”.

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, Anpal si avvale della collaborazione di Regioni/Province Autonome interessate cui chiede di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. L’ente valuta le istanze secondo il criterio cronologico di presentazione, verificandone la conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti. Se l’istanza presenta tutti i requisiti necessari, Anpal la approva e determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (l’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale tramite l’Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da Anpal). In caso di documentazione incompleta, invece, Anpal invia una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della medesima bisogna trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione. L’istanza sospesa per decorrenza del termine di 10 giorni è riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta. In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza è rigettata, ma il rigetto non preclude la possibilità di presentarne una nuova.

Il pagamento è invece effettuato da Inps, che funge da ente erogatore, sull’IBAN indicato dall’azienda con le seguenti percentuali: – 70% a titolo di anticipazione; – 30% a saldo. I datori di lavoro possono avanzare specifica richiesta del saldo solo nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. La domanda di saldo deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo. Si segnala che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, devono essere obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. L’attività di formazione può essere avviata solo dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all’Anpal.

 

Come funziona il Fondo Nuove Competenze?

Fondo Nuove Competenze, Cig e contratto di solidarietà

Per quanto riguarda i rapporti tra Fnc e Cassa integrazione Anpal nelle faq 10 e 13 del 23 novembre 2020 ha precisato che c’è compatibilità tra l’accesso al Fnc e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore o lo stesso periodo. Pertanto, i lavoratori in cassa integrazione o percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa e dal Fondo: devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al Fnc. Analogamente, l’istanza di accesso al Fnc può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà non essendo possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in Fnc. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si segnala che in materia, ad oggi, le fonti di riferimento sono il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021, il Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17 febbraio 2021 e le Faq ANPAL aggiornate al 29 gennaio 2021.














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