Sostegno alle Grandi Imprese: arriva un fondo da 200 milioni di euro

di Silvia Santoro ♦︎ Lo strumento opera concedendo finanziamenti agevolati da restituire in massimo 5 anni. Possono accedere anche le aziende in amministrazione straordinaria tramite la concessione di un prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali. Da designare il soggetto, probabilmente un fondo nel mondo Cdp-Sace, che materialmente lo attuerà

Approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, il decreto Sostegni entra in vigore dal 23 marzo. Il testo del provvedimento, contenente “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una serie di interventi da 32 miliardi articolati in 5 ambiti: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali. «Un decreto complesso, si indirizza a una grande platea, i cui pilastri sono il sostegno delle imprese, al lavoro e alla lotta contro la povertà – chiosa il premier Mario Draghi – Il nostro obiettivo è distribuire più soldi e più velocemente possibile. Il decreto vale 32 miliardi».

Tra le varie misure messe in campo, il governo Draghi tende la mano alle grandi imprese. Nel Decreto Sostegni l’esecutivo prevede infatti un fondo da 200 milioni di euro per sostenere finanziariamente le grandi imprese in crisi temporanea o in amministrazione straordinaria. Il nuovo strumento istituito dal decreto Sostegni (art. 37) va a completare il vigente assetto degli aiuti alle imprese di maggiori dimensioni che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche.







 

Imprese target del Fondo

Destinatarie del Fondo sono le grandi imprese, ossia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Ricordiamo che, ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:

  • per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile;
  • per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale;
  • i dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno – ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l’anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell’ULA ma devono percepire dei compensi per l’attività lavorativa svolta.
Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri

Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a favore delle grandi impreseescluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo – che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid. Non si tratta di finanziamenti a fondo perduto, bensì di prestiti da restituire nell’arco temporale di massimo 5 anni finalizzati ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà economiche. Il finanziamento, in ogni caso, sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dal suddetto art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Ricordiamo che viene definita “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della stessa società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

 

Amesse anche le imprese in amministrazione straordinaria

Il Fondo potrà operare anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria (di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003).

I finanziamenti concessi dovranno essere diretti:

  • alla gestione corrente;
  • alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;
  • per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’art. 111, primo comma, n. 1), della Legge fallimentare.

 

Attuazione

Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. La gestione del fondo potrà essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. La concreta partenza del Fondo è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.














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