Iperammortamento? Un rebus!

di Laura Magna ♦ Consigli pratici su come sciogliere i nodi normativi del rinnovato provvedimento, già contenuto nel piano Industria 4.0. Il pallino è in mano all’Agenzia dell’ Entrate, e per le aziende il percorso da seguire non è ancora ben delineato. Tra criticità, dubbi e incertezze ecco una guida per le imprese da Stefano Petrecca di Assoconsult ( Confindustria)

Confermato con la Legge di Bilancio del 2019, seppure con alcune differenze rispetto alla norma preesistente, l’ iperammoramento per le pmi potrebbe trovarsi ora in una impasse difficilmente risolvibile. In assenza di chiarimenti su alcuni punti che confliggono rispetto alle previsioni della norma 2018, le aziende potrebbero restare al palo: ovvero nell’impossibilità di godere delle agevolazioni previste. E l’ente preposto a fornire queste informazioni, a questo punto vitali, è l’Agenzia delle Entrate. Si tratta in fondo di minuzie, legate ai termini temporali degli investimenti che si sovrappongono nelle due diverse normative o al computo delle diverse aliquote agli scaglioni introdotti nel 2019: ma che possono essere come un granellino di sabbia nell’ingranaggio di un orologio e impedirgli di camminare.

 







La sede centrale dell’ Agenzia delle Entrate a Roma (foto Carlo Dani)

Ultima parola all’Agenzia delle Entrate

Delle criticità emerse, in parte già affrontate, ma per lo più ancora lettera morta sul tavolo dei decisori nel primo anno di entrata in vigore dell’iperammortamento, Industria Italiana ha parlato con Stefano Petrecca, avvocato tributarista, esperto di problematiche di fiscalità d’impresa e internazionale, partner dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi nonché coordinatore del Settore Tax and Legal in Assoconsult (l’associazione delle società di consulenza afferente a Confindustria).

Vale la pena ricostruire brevemente la portata delle novità inserite in merito alle agevolazioni nella Legge di Bilancio 2019. È lo stesso avvocato Petrecca che ci conduce nel percorso. Innanzitutto ricorda che «le nuove norme sono pienamente in vigore: se una pmi oggi acquista un bene compreso nell’elenco di quelli agevolabili, con un investimento fino a 2,5 milioni ed è in possesso delle certificazioni ad hoc, può utilizzare l’iperammortamento aumentando il costo del 170%, usufruendo dunque della Legge di Bilancio 2019. Non sono necessari dunque decreti o altri provvedimenti di attuazione ed eventuali ulteriori chiarimenti “ufficiali” possono arrivare solo dalle interpretazioni dell’Agenzia delle entrate. Sulla procedura da seguire vale innanzitutto la circolare 4/E/2017, mentre l’Agenzia ha già sciolto alcuni nodi interpretativi della nuova disciplina negli incontri del 23 e del 31 gennaio scorsi, anche se permangono alcuni dubbi interpretativi per i quali gli operatori sono in attesa di un qualche provvedimento di carattere più generale su l’iperammortamento 2019».

 

Piano nazionale Industria 4.0
Iperammortamento e superammortamento nel Piano Calenda

Le novità dell’iperammortamento 2019

Vediamo brevemente quali sono le novità introdotte nel 2019. «Come noto, super e iperammortamento sono stati introdotti per la prima volta nel 2017 con il Decreto industria 4.0 per favorire la digitalizzazione delle imprese. Nella pratica la norma si è tradotta in una maggiorazione del 150% dell’ammortamento sulle cifre investite nell’acquisto di macchine o software con determinate caratteristiche, come elencate in una tabella prodotta dal Ministero competente. Il punto nodale per accedere all’agevolazione in quel caso era stato il reperimento della perizia che attestasse che quelle macchine facessero parte delle categorie agevolabili. Questa era forse la maggiore criticità per le aziende, sin da quando ce ne occupammo in Assoconsult», spiega Petrecca.

Dove nascono le criticità

Il tema delle perizie è stato in ogni caso ampiamente trattato e le soluzioni da esplorare per le pmi sono disponibili. Le nuove difficoltà attengono invece alle modifiche pensate per le agevolazioni del 2019. «Con la legge di Bilancio del 2019 è stato eliminato il superammortamento (salva la possibile proroga prevista dal Decreto Sblocca Cantieri approvato dal Consiglio dei Ministri, salvo modifiche, il 20 marzo scorso) che può essere richiesto solo per alcuni beni immateriali (software) ed è stato ristrutturato l’iperammortamento, con la finalità di agevolare le pmi. In estrema sintesi, la maggiorazione dell’ammortamento è stata aumentata dal 150% al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni e poi ridotta a scaglioni, risultando al 100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni e al 50% per quelli fino a 20 milioni per sparire su importi superiori.»

«Come nel 2017-18 sono agevolabili investimenti effettuati entro l’anno successivo all’entrata in vigore della legge, purché l’ordine sia stato emesso e accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto del 20% entro il 31 dicembre dell’anno dell’entrata in vigore della norma. Dunque, l’iperammortamento 2019 si applica per investimenti completati al 31 dicembre 2020, come quello 2018 si applicava per investimenti completati al 31 dicembre 2019. Ed è qui che sono nate le prime criticità».

 

Il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio (foto di Mattia Luigi Nappi)

Investimenti completati nel 2019: iperammortamento al 150% o al 170%?

Nel caso di investimenti che si estendono su due anni, quale anno prevale: quello in cui è stato pagato l’acconto o quello in cui è stato effettuato il saldo? Risponde Petrecca: «L’Agenzia delle Entrate su questo si è espressa. Ha scelto una soluzione restrittiva e rigida. Stabilendo che gli investimenti completati nel 2019 sulla base di ordini effettuati entro il 31 dicembre 2018, rientrano nell’agevolazione del 2018. Prevale dunque l’anno di stipula del contratto (ordine) e versamento dell’acconto: nel caso dell’esempio si usufruisce della maggiorazione del 150%. Un corollario a questa interpretazione è che anche se il pagamento viene completato nel corso del 2019, per quei beni ordinati nel 2018 non si applica il computo degli scaglioni. Dunque si conserva per intero la capienza del 2019 per altri eventuali investimenti effettuati nel nuovo anno».

Il calcolo dell’iperammortamento scaglionato sulle macchine

Il primo punto critico che invece resta al momento lettera morta sta nella modalità di computo della maggiorazione ai diversi scaglioni: poiché l’iperammortamento decresce al crescere della cifra investita, come si imputa il costo di ciascuna macchina a ogni scaglione? «Non ci sono riferimenti normativi specifici. Siccome il nuovo iperammortamento è decrescente al crescere dell’investimento, sarà più conveniente imputare al primo scaglione – che gode dell’agevolazione superiore – i beni che hanno una maggiore aliquota di ammortamento, per esempio i beni che si ammortizzano al 33% rispetto a quelli che si ammortizzano al 10%.»

«Poiché la legge non si esprime sul punto, dovrebbero valere i desiderata degli imprenditori in assenza anche di un criterio logico diverso, ad eccezione di quello proporzionale che, tuttavia, comporterebbe notevole criticità nei futuri calcoli degli ammortamenti. Ma, appunto, l’Agenzia delle Entrate ancora non si è pronunciata e dunque potrebbe applicare criteri diversi». Dunque, anche in questo caso, alle imprese non resta che stare in attesa. Il rischio è che l’Agenzia delle Entrate potrebbe applicare criteri restrittivi e di fatto penalizzanti: per esempio un criterio temporale, decidendo che man mano che i beni vengono acquistati si inseriscono a bilancio e si applicano le aliquote a scaglione, indipendentemente dal tasso di ammortamento specifico. E anche la questione dell’entrata in funzione potrebbe acquisire rilievo.

 

Entrata in funzione e interconnessione: questione superammortamento

Secondo la circolare 4/E/2017, l’azienda può applicare il superammortamento nell’anno di entrata in funzione (se la macchina viene connessa oltre i termini) e dall’anno dopo applicare l’iperammortamento sulla cifra residua dopo la deduzione del 40%. «In assenza di chiarimenti specifici che presumibilmente ci saranno, la logica suggerirebbe che questa norma valga anche nel 2019 – dopo di che il superammortamento andrà scomparendo (salva l’accennata proroga prevista dal Decreto Sblocca Cantieri): dunque, l’iperammortamento potrà essere fruito a partire dall’avvenuta interconnessione del bene oggetto di agevolazione, mentre il superammortamento sarà goduto nell’anno dell’investimento. Sia che ci riferiamo a investimenti fatti nel 2018 e interconnessi nel 2019 sia che ci riferiamo a investimenti fatti nel 2019 e interconnessi nel 2020: in quest’ultimo caso per esempio, il superammortamento del 40% viene applicato nel 2019 e l’iperammortamento nel 2020 sulla cifra già al netto del superammortamento. Non dovrebbe essere rimessa all’utente la facoltà di differimento dell’iperammortamento».

Importi difformi e ordini non pagati nei termini

Ulteriori dubbi aleggiavano intorno alla difformità degli importi pagati alla fine dell’investimento, rispetto a quelli indicati in ordine. «Una problematica ulteriore potrebbe sorgere per gli investimenti il cui ordine effettuato nel 2018 per un certo importo si concluda nel 2019 con un corrispettivo finale più elevato, magari per un errore o perché ci si è resi conto che era necessario fare delle aggiunte. In questo caso l’acconto del 2018 diventa incapiente e in linea teorica, con un’applicazione rigida, si decade dalla possibilità di utilizzare le agevolazioni 2018. Ma su questo punto l’Agenzia è stata “clemente” e ha affermato che l’importo iniziale resta valido ai fini del vecchio ammortamento. L’importo eccedente invece non può usufruirne ma può essere conteggiato insieme agli altri investimenti del 2019 ai fini del plafond del nuovo iperammortamento».

Un altro punto, invece, resta alquanto fumoso: «Una cosa fondamentale che dovrà essere chiarita è cosa accade in caso di investimenti con ordine e acconto nel 2018 e che l’azienda non riesce a pagare nel 2019 per mancanza di fondi o perché il bene non è pronto: possono entrare nella coda del 2020 della legge 2019? Formalmente in un caso del genere l’azienda non ha più i requisiti né per l’iperammortamento 2018 né per il 2019. Su questo tema, senza un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è difficile prendere una decisione». Ovviamente, le imprese hanno la possibilità, in linea teorica, una soluzione empirica: ovvero annullare l’ordine 2018 ed entro il 2019 formalizzare un nuovo ordine per rientrare nell’iperammortamento 2019. Si tratta tuttavia di una scelta a rischio, che potrebbe anche essere contestata: e siamo al punto di partenza, quello in cui gli investimenti in macchine sono all’impasse.

 

Carlo Calenda, ministro allo Sviluppo
Carlo Calenda, Ex ministro allo Sviluppo e fautore del Piano Industria 4.0

Chiarimenti necessari in fretta!

«Penso che l’Agenzia delle Entrate sappia benissimo quali siano i problemi e ritengo che interverrà puntualmente per chiarire i dubbi interpretativi. L’unica cosa è sperare che lo faccia in maniera positiva tenendo conto della ratio delle novità introdotte nella Legge di Bilancio in merito a questi temi: che è quella di agevolare le pmi stritolate dalla crisi e in un momento in cui l’Italia sperimenta la recessione tecnica. Qualunque interpretazione restrittiva andrebbe contro questa ratio che è anche un’esigenza di rilevanza economica generale. E auspico che i chiarimenti arrivino rapidamente perché le scelte degli imprenditori vanno fatte in tempo utile e preventivamente e non a posteriori magari a chiusura di bilancio», conclude Petrecca.














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