Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul credito d’imposta e che nessuno vi ha mai spiegato

di Laura Magna ♦︎ Stanziati 7 miliardi per le imprese che puntano tutto su innovazione, R&S, investimenti sostenibili. Attività di remanufacturing incentivate al 10%, per favorire la transizione ecologica

Stefano Patuanelli. Photo credits mise.gov.it

È stato firmato dal titolare del Mise Stefano Patuanelli il Decreto attuativo che chiarisce come accedere al credito d’imposta su ricerca e innovazione nel 2020, misura che va a sostituire l’arcifamoso “pacchetto Calenda“. Grazie a questo testo, Industria Italiana ha realizzato una guida all’uso per l’imprenditore che voglia attivare le agevolazioni. Con il contributo di due esperti: Alessandro Marini, senior advisor dell’Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia e membro del consiglio direttivo del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente e Andrea Pirola, partner dello studio internazionale di consulenza legale e tributaria Pirola, Pennuto Zei & Associati. Sul credito di imposta Industria Italiana aveva già pubblicato altri articoli qui e qui.

Il piano, come annunciato dallo stesso Patuanelli, mobilita 7 miliardi per le imprese che puntano sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. La novità più rilevante è il riferimento specifico alla transizione digitale o ecologica, nella quale rientrano attività di de-assemblaggio e remanufacturing, che rappresentano un trend crescente per l’industria: queste attività sono incentivate in misura maggiorata al 10% anziché al 6% come previsto per le altre attività di innovazione. E viene introdotta per la prima volta l’agevolazione anche sull’innovazione di design o estetica, sempre secondo criteri oggettivi.







Il decreto fa infatti riferimento a due manuali dell’Ocse (Oslo e Frascati) per predisporre l’elenco delle attività agevolabili. E specifica che risultano ammissibili ai fini del credito di imposta i lavori svolti nelle fasi precompetitive, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa e non dell’intero mercato. ”Nuovi o significativamente migliorati” vuol dire non basta fare mere correzioni di bug nei processi e nei prodotti, ma si riceve il credito su migliorie nelle macchine utensili con l’integrazione di software, o nei componenti, attraverso l’utilizzo di materiali a più elevate prestazioni o con l’applicazione di processi più snelli. Una precisazione che va nella direzione di evitare la distribuzione di incentivi a pioggia

 

Chiarito l’elenco delle spese che godono del credito d’imposta: transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Ma vediamo in dettaglio l’oggetto di cui parliamo. Innanzitutto, «il Decreto sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico riguarda la corretta applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto al fine di incentivare gli investimenti per l’anno di imposta 2020», dice Pirola. Il Decreto dà dunque attuazione agli articoli da 1 a 6 della legge di bilancio 2020, 160/2019.

 

Percentuali che si trasformano in credito d’imposta: ricerca e sviluppo al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro annui; innovazione tecnologica e design e ideazione estetica al 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui; transizione ecologica e industria 4.0 al 10% (1,5 milioni)   

Ricordiamo che la Legge di Bilancio aveva previsto per le attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui; mentre per le attività di innovazione tecnologica e quelle di design e ideazione estetica il credito d’imposta è pari al 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui. Infine, «per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, caratterizzate da un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, la misura del credito d’imposta è innalzata al 10% (il limite è sempre di 1,5 milioni, ndr) – specifica Pirola – Il Decreto, atteso dalle imprese da diversi mesi, rappresenta un utile strumento al fine di verificare quali fra le attività svolte ricadono nel campo di applicazione dell’agevolazione e poter così pianificare gli investimenti del secondo semestre 2020». 

 

Un decreto che rafforza il buon impianto della norma, caratterizzata da allargamento della platea per la ricerca e sviluppo e dalla possibilità di usare in credito in compensazione 

Alessandro Marini, senior advisor dell’Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia e membro del consiglio direttivo del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

«Il testo del Decreto attuativo non cambia il buon impianto generale della normativa sul credito di imposta in innovazione e ricerca e sviluppo, introdotta in Legge di Bilancio – commenta Marini – In particolare, la nuova formula di agevolazione per la R&S, eliminando il riferimento alle spese incrementali rispetto al triennio di riferimento (2012-2014) si allarga alle imprese grandi, prima di fatto escluse». 

Un’altra importante novità rispetto ai pacchetti Calenda, e anche questa migliorativa secondo Marini, sta nel fatto che «cambiano le modalità di fruizione dell’agevolazione che, da deduzione dalla base imponibile, per quanto riguarda l’acquisto di beni e software (il vecchio super e iperammortamento, ndr), si trasforma in un credito d’imposta da utilizzare in cinque rate annuali in compensazione per i versamenti. Il credito di imposta è fruibile immediatamente per il pagamento di debiti tributari, attraverso l’F24. Il decreto infine ha introdotto agevolazioni su tanti investimenti molto innovativi che si sarebbero potute fare negli anni passati e che sono state rimandati perché non godevano di alcun incentivo: per esempio tutte le tecnologie e attività di R&S che aumentino sostenibilità, l’economia circolare per sviluppare nuove opportunità di business, per esempio attraverso il riciclo delle materie prime, diventano attività di innovazione». O anche, infine, l’innovazione di design. Vediamole nel dettaglio una per una.

  

Le attività di Ricerca e Sviluppo sono articolate in tre tipologie: ricerca fondamentale, industriale e sperimentale. 

Il credito d’imposta su ricerca e sviluppo, come stabilito dalla Legge di Bilancio, è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro sull’investimento in attività svolte nel 2020. Il Decreto attuativo definisce le tre tipologie di ricerca e sviluppo che possono essere realizzate, seguendo le indicazioni del manuale Frascati

  • la ricerca fondamentale, ovvero i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico; 
  • la ricerca industriale, che è rappresentata dai lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; 
  • e la ricerca sperimentale, ovvero i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. 

Il Decreto conferma che, ai fini della spettanza del credito di imposta, assumono rilevanza, a prescindere dall’effettivo raggiungimento di un risultato effettivo, le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. «Nonostante ciò, viene chiarito che i lavori intrapresi rilevano ai fini del credito d’imposta se tale risultato è già stato raggiunto da altri soggetti ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo», spiega Pirola. 

 

Per le attività di innovazione tecnologica il decreto fa riferimento al Manuale di Oslo ed esclude tutte le attività che prevedano mere migliorie o aggiustamenti di prodotti e processi

Andrea Pirola, partner dello studio internazionale di consulenza legale e tributaria Pirola, Pennuto Zei & Associati

Sempre la Legge di Bilancio precisa che per le imprese è incentivabile anche un importo fino a 1,5 milioni in attività di innovazione, al 6%. 

La attività ammissibili sono classificate nel Manuale di Oslo e sono quelle «finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa», come si legge nel Decreto attuativo. In cosa un prodotto deve essere nuovo? Nelle caratteristiche tecniche o funzionali, nei componenti, nel materiale, nel software che viene integrato, nella procedura di utilizzo, nella facilità di impiego, nella maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. 

Diversamente, risultano non agevolabili: 

  • i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; 
  • i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; 
  • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; 
  • i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi 
  • e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

 

Come previsto dalla Legge di Bilancio, se l’innovazione riguarda un miglioramento di prodotto o processo mirato alla transizione digitale il credito d’imposta sale al 10%, con lo stesso limite di 1,5 milioni. Per esempio, come si legge nel Decreto, si considera innovazione 4.0 quella che fa un’azienda che introduce 

  • una digital service backbone, ovvero un’architettura digitale che consenta l’interconnessione di macchine e altro hardware o software; 
  • oppure l’utilizzo di soluzioni che ottimizzano la produzione sulle linee con l’introduzione della robotica o semplicemente con l’ottimale assegnazione dei lavori alle macchine già in uso; 
  • l’integrazione tra It e operations
  • le attività di simulazione (digital twin) e manutenzione predittiva o il controllo macchine da remoto; 
  • soluzioni di analytics e big data che consentano di raccogliere ed elaborare indicatori chiave degli obiettivi aziendali (KPI);
  • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisone delle informazioni;
  • soluzioni di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione con servizi ondemand, soluzioni che abilitino lo smart working;
  • la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

 

Incentivi all’economia circolare: Il decreto attuativo specifica che sulle attività di de-assemblaggio e re-manufacturing spetta il credito di imposta al 10% 

Il Decreto attuativo specifica, confermando quanto scritto nella Legge di Bilancio, che il credito di imposta viene maggiorato al 10% anche nel caso in cui gli investimenti riguardino la transizione ecologica. Dunque sono inclusi tutti i progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come esplicitati nella comunicazione della Commissione Europea 98 dell’11 marzo 2020. Gli obiettivi della transizione ecologica, come specificato dal Decreto, sono diversi. 

  • progettazione di prodotti sostenibili, che siano più duraturi o riciclabili, 
  • realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso, in cui materiali e componenti si usano e riusano fino a esaurimento (dando vita a linee a scarto zero); 
  • modelli di simbiosi industriale in cui si istaurino rapporti di interdipendenza funzionale tra soggetti complementari 
  • introduzione di tecnologie e processi di de-assemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di vita del prodotto. 
  • introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
  • adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione post-uso al fine di facilitarne lo smaltimento e il recupero di materiali e funzioni;
  • introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Il decreto riporta l’elenco degli obbiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica che danno diritto alla maggiorazione della misura del credito di imposta dal 6 al 10%, richiedendo in tal caso al contribuente di includere nella relazione tecnica specifiche informazioni sugli obiettivi perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi. 

Il processo di remanufacturing. Fonte European Remanufacturing Network

Design e creazione estetica: agevolazione al 6% per le innovazioni significative sul piano della forma e di altri elementi non funzionale di oggetti industriali e artigianali

Un’ultima attività di innovazione incentivabile è quella relativa al design, sempre nella misura del 6% fino a 1,5 milioni di euro: per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti nella moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica.

«In questo ambito, il decreto sancisce l’ammissibilità al credito d’imposta dei lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ricomprendendo nella nozione di prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Inoltre, per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, si conferma l’ammissibilità dei lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rilevanti rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti», conclude Pirola.

 

(Ripubblicazione di un articolo pubblicato il 6/06/2020)














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